Bruno Pellizzoni e l'A.C.D. San Martino Speme ricorrono contro la FIGC
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte di Bruno Pellizzoni, in proprio, e quale legale rappresentante pro tempore, dell'A.C.D. San Martino Speme contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019-2020 Registro Decisioni del 24 luglio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto, assunta con C.U. n. 78 dell'1 luglio 2020, che aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento a carico di Pellizzoni e della società A.C.D. San Martino Speme, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale e sono stati rinviati gli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS FIGC, per l'esame del merito.
La vicenda trae origine dal deferimento del 5 febbraio 2020, prot. 9979/193pf19-20/MDL/cf, promosso dalla Procura Federale della FIGC, a carico del sig. Bruno Pellizzoni, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 4 CGS, anche in riferimento agli artt. 15 NOIF e 16 Statuto Federale FIGC, e, a carico della società A.C.D. San Martino Speme, ai sensi dell'art 6 CGS per le condotte in violazione delle norme federali ascritte al proprio legale rappresentante Bruno Pellizzoni.
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di annullare/revocare la decisione impugnata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia del CONI, di dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione disciplinare radicata dalla Procura Federale, confermando la statuizione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto in prime cure;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione impugnata, e, per l'effetto, previa enunciazione del principio di diritto, di disporre il rinvio all'Organo di giustizia competente.