Bruno Iovino ricorre contro la FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Bruno Iovino contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello - I Collegio - di cui al C.U. n. 146/CFA del 23 giugno 2016, che ha confermato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per mesi sei, per l’asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione all'art. 8, comma 10, del ripetuto Codice della Giustizia Sportiva (violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza).
Iovino chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare: di dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio disciplinare per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, di annullare l'impugnata decisione e dichiarare estinto il procedimento con tutte le conseguenze ad esso connesse;
- in via pregiudiziale: in accoglimento delle dispiegate eccezioni processuali, di dichiarare l'inammissibilità e/o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine svolti con conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento notificato a proprio carico per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in via principale: in accoglimento del presente ricorso, di riformare l'impugnata decisione e, per l'effetto, di essere prosciolto dalle imputazioni ascritte;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenesse fondato il deferimento, di ridurre la pena al minimo edittale e comunque nella misura già scontata, con la possibilità di convertire la stessa in sanzione pecuniaria.