Brescia Calcio S.p.A. ricorre contro FIGC, LNPB e Reggina Calcio per annullamento provvedimento LNPB su partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Brescia Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e nei confronti della Reggina 1914 s.r.l., per l’annullamento del provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 20 giugno 2023, inviato, a mezzo PEC, in pari data, alle ore 14.38.30, avente ad oggetto “R: Scadenza 20.06.2023 - Domanda di Ammissione Campionato Serie B 2023/2024” e con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda (con annessa documentazione) del Brescia Calcio S.p.A. di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024; del messaggio PEC di comunicazione dell’anzidetto provvedimento; del parere dell’area legale della Lega Nazionale Professionisti Serie B citato nel provvedimento e di estremi non conosciuti; del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024 approvato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 66/A del 9 novembre 2022 nelle parti infra specificate; del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 66/A del 9 novembre 2022; di tutti i provvedimenti della F.I.G.C., Co.Vi.So.C. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B concernenti il rilascio della Licenza Nazionale in favore della Reggina 1914 s.r.l. nonché l’iscrizione e l’ammissione della Reggina 2014 s.r.l. al Campionato di Serie B 2022/2023 e al Campionato di Serie B 2023/2024; di tutti i provvedimenti della F.I.G.C. nella parte in cui non hanno disposto la revoca dell’affiliazione della Reggina 1914 s.r.l.; di tutti i provvedimenti F.I.G.C. (ove esistenti) nella parte in cui non hanno disposto la riammissione del Brescia Calcio S.p.A. al campionato di Serie B 2023/2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
La ricorrente – Brescia Calcio S.p.A. – chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso e di annullare gli atti indicati in epigrafe e nel corpo dell’atto.