Benevento Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.a. e Thiam Pape Samba ricorrono contro Lega Pro e FIGC per decisione CFA FIGC su tesseramento
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Società Benevento Calcio S.r.l., dalla Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. e dal sig. Thiam Pape Samba contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica anche alla Lega Italiana Serie B (LNPB) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 41/CFA del 16 novembre 2021, e della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - pubblicata con C.U. 16/TFN del 13 settembre 2021, con le quali è stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento, adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2 settembre 2021, di reiezione alla variazione di tesseramento del calciatore Thiam Pape Samba, per la violazione del combinato disposto delle norme di cui alle lettere E) ed F) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 268/A del 10 giugno 2021, previste per le Società che disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022 il campionato di Serie C; nonché per l’annullamento di ogni altro atto ulteriore presupposto, annesso, connesso e collegato e conseguente.
I suddetti ricorrenti, Benevento Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 S.p.a. e sig. Thiam Pape Samba, chiedono al Collegio di Garanzia:
- in rito, di accertare la sussistenza di comprovati motivi d'urgenza per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, di disporre l'abbreviazione dei termini nel limite massimo consentito e/o ritenuto di giustizia;
- nel merito, in via principale, di accertare la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021 e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti gravati e, conseguentemente, di ordinare agli organi di competenza la variazione di tesseramento del sig. Thiam Pape Samba a favore della Delfino Pescara 1936 S.p.a.;
- in via gradata, di accertare l'illegittimità e/o l'irragionevolezza e/o l'illiceità della prescrizione di cui alla lett. E) del C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021 per tutte le violazioni così come esposte in narrativa e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti gravati e, conseguentemente, di ordinare agli organi competenti la variazione di tesseramento del calciatore Thiam Pape Samba a favore della Delfino Pescara 1936 S.p.a.;
- in via ulteriormente gravata, di accertare l'illegittimità della lett. E) del C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021, in relazione alla norma di cui alla legge n. 91 del 1981 ed alle norme in materia di libera circolazione del lavoratore e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti gravati e, conseguentemente, di ordinare agli organi competenti la variazione di tesseramento del calciatore Thiam Pape Samba a favore della Delfino Pescara 1936 S.p.a.