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Avezzano Calcio, SSD Marsala Calcio e U.S. Palmese 1912 ricorrono contro FIGC e LND avverso il C.U. n. 214/A FIGC e il C.U. n. 314/A LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto altri tre ricorsi, sempre attinenti al filone relativo alle posizioni concernenti la Lega Nazionale Dilettanti:

 

Il primo ricorso da parte della società sportiva dilettantistica Avezzano Calcio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND) ed il Dipartimento Interregionale FIGC-LND, avverso la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC n. 214/A del 10 giugno 2020 recante "Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonché di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020", nonché averso il C.U. n. 314/A della LND del l0 giugno 2020, che recepisce le decisioni del Consiglio Federale FIGC, per effetto dei quali è stata disposta la cristallizzazione della classifica dei gironi del campionato della LND e la retrocessione delle ultime quattro squadre di ogni raggruppamento, compresa l'odierna ricorrente, ultima in classifica del proprio girone alla data del 10 giugno 2020.

La ricorrente SSD Avezzano chiede al Collegio di Garanzia di annullare integralmente la decisione impugnata ed ogni atto ad essa connesso e, per l'effetto:

- in via preliminare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere di urgenza il giudizio e l'esecuzione dell'efficacia del provvedimento impugnato nella parte (e nelle relative parti connesse) in cui prevede la retrocessione delle ultime 4 società nella classifica dei campionati LND Serie D, in attesa della decisione collegiale, se, del caso, ordinando alla FIGC l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti necessari ed anche in attesa di emissione della decisione di cristallizzazione delle classifiche da parte dell'organo competente LND;

- in via principale e nel merito:

A) di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e dichiararne l'annullamento, con conseguente annullamento anche della retrocessione della ricorrente al campionato di Eccellenza;

B) nel merito, di annullare il provvedimento impugnato, ordinando alla FIGC di disporre la conclusione del Campionato LND Serie D con lo svolgimento di tutte le partite previste dal calendario ordinario;

C) sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, di annullare il provvedimento impugnato e, qualora, a causa dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, non fosse possibile concludere il Campionato, di disporre lo svolgimento almeno delle gare di Play Out tra le ultime 4 società in classifica;

D) di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al suddetto Consiglio Federale FIGC ed al relativo organismo federale della LND di disporre la sua ammissione, anche in sovrannumero, al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

 

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Il secondo ricorso da parte della S.S.D. Marsala Calcio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D., alla ACD San Tommaso Calcio, alla A.S.D. Corigliano Calabro, alla A.S. Roccella 1935 e alla A.S.D. Marina di Ragusa) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 314/A, in particolare, nella parte in cui il Consiglio Federale FIGC “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

La ricorrente S.S.D. Marsala Calcio a r.l. chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale;

- in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020; 

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale, pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale, pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e per l’effetto assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza, ciò in considerazione del terzultimo (ipotetico) posto occupato in classifica e del maturato diritto a disputare i play-out; 

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società S.S.D. Marsala Calcio a r.l. anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

 

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Il terzo ricorso da parte della Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla ACD San Tommaso Calcio, alla S.S.D. Marsala Calcio a r.l., alla A.S.D. Corigliano Calabro, alla A.S. Roccella 1935 e alla A.S.D. Marina di Ragusa) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 314/A, in particolare, nella parte in cui il Consiglio Federale FIGC “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

La ricorrente Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D. chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale;

- in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020; 

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale, pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale, pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e per l’effetto assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza, ciò in considerazione del terzultimo (ipotetico) posto occupato in classifica e del maturato diritto a disputare i play-out; 

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D. anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

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