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Associazione TSN UITS Palermo ricorre contro UITS e Paolo Buscaglia

Collegio di Garanzia

il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo contro l’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e Paolo Buscaglia per la parziale riforma della decisione n. 02/2021, emessa, dal Tribunale Federale UITS, in data 27 maggio 2021, all’esito del procedimento R.G. T.F. 2/2021, in relazione ad ognuno dei capi e dei punti che hanno determinato, preliminarmente, il rigetto dell’eccezione di difetto di assistenza tecnica e, nel merito, l’annullamento, accertata la relativa illegittimità, del provvedimento n. 96/2021, di diniego della richiesta di rinnovo dell’iscrizione del sig. Paolo Buscaglia per l’anno 2021, adottato dalla Sezione TSN di Palermo, in data 26 febbraio 2021.

La ricorrente, Associazione Italiana Tiro a Segno - Sezione di Palermo, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, ed inaudita altera parte, di disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado impugnata, nonché l’adozione di ogni misura idonea alla tutela delle ragioni  evidenziate  nel  ricorso; 

- in via preliminare, di ritenere e dichiarare l’incompetenza funzionale del Tribunale Federale UITS per le ragioni indicate nel ricorso e, per l’effetto, di dichiarare la nullità della sentenza oggi impugnata;

- in via preliminare, di ritenere e dichiarare che la Procura Federale avrebbe dovuto intervenire, e non astenersi dal farlo, per le ragioni indicate nel  ricorso;

- sempre in via preliminare, in accoglimento del motivo di appello n. 1, per le ragioni indicate nel ricorso, di dichiarare l’irregolarità della costituzione del sig. Paolo Buscaglia e, per l’effetto, di dichiarare inammissibile, improponibile, irricevibile ed improcedibile il ricorso dallo stesso proposto, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’esame del merito; 

- nel merito, di dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto un facere infungibile per la Sezione TSN di Palermo, per le motivazioni di cui al ricorso; 

- in subordine, ed in accoglimento del motivo d’appello n. 2, per le ragioni indicate nel ricorso, di dichiarare corretto l’operato della Sezione TSN di Palermo e, in conseguenza, valido il provvedimento di diniego di iscrizione adottato nei confronti di Paolo Buscaglia; 

- in ulteriore subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per avere il sig. Buscaglia provveduto ad iscriversi medio tempore presso la Sezione TSN di Mazara del Vallo, prima dell’emissione della decisione impugnata in questa sede;

- da ultimo, rilevato che Paolo Buscaglia era stato espressamente messo al corrente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell’illegittimità del suo modus operandi, ponendosi in manifesta e palese violazione delle norme del vigente Statuto, di applicare nei suoi  confronti il disposto di cui all’art. 10 del Codice della Giustizia Sportiva UITS;

- di applicare, altresì, l’art. 10 Codice della Giustizia Sportiva anche nei confronti della UITS, atteso che il Tribunale non ha ritenuto inammissibile, improcedibile, improponibile o in qualsiasi altra maniera illegittimo il ricorso promosso, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;

- di segnalare, infine, ricorrendone i presupposti di legge, l’eventuale esistenza di rilievi sotto il profilo disciplinare al Procuratore Federale.

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