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ASD Reitclub Wipptal e due tesserate FISE ricorrono contro FISE per decisione CFA che ha confermato sanzioni loro irrogate in primo grado

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Stephan Malfertheiner, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Maja Malfertheiner, dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal e dalla sig.ra Sandra Hofer contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FISE, notificata, con motivazione, in data 12 settembre 2022, e pubblicata sul sito federale nella stessa data, assunta nel procedimento disciplinare avente R.G. Trib. Fed. n. 16/22 - P.A. n. 6/22, con la quale sono stati rigettati i reclami presentati dai suddetti ricorrenti e, per l'effetto, sono state confermate le sanzioni irrogate con la decisione resa dal Tribunale Federale e pubblicata sul sito federale il 28 giugno 2022, che ha disposto, a carico della A.S.D. Reitclub Wipptal, la sospensione dell’affiliazione ex art. 6.1 n. XII R.D.G. FISE per tre anni, oltre all’ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. per € 5.000, nonché, a cario delle tesserate Sandra Hofer e Maja Malfertheiner, la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per sei mesi, oltre all’ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. FISE, nella misura di € 3.000,00.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 4 aprile 2022, dalla Procura Federale della FISE a carico, tra gli altri, dei suddetti ricorrenti, per la violazione, ascritta alla Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal, degli artt. 1.2, 1, comma 3, lett. c), e 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, nonché degli artt. 1, comma 1, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo e per la violazione, ascritta alle tesserate Sandra Hofer e Maja Malfertheiner, degli artt. 1.2, 3.1 e 8, comma, 1 del Regolamento di Giustizia FISE, in ordine ai fatti relativi all'accesso, da parte di soggetto radiato dalla Federazione, alle strutture della A.S.D. Reitclub Wipptal, entrando in contatto con relativi tesserati.

I suddetti ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia di riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, di accogliere le conclusioni già rassegnate avanti alla stessa CFA all’udienza del 7 settembre 2022, al netto della richiesta riguardante la minore Sophia Oberhofer, ossia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- in via principale, nel merito, di annullare la decisione assunta dal Tribunale Federale con R.G. TRIB. FED. N. 16/22 (Proc. P.A. 6/22) - previa sospensione della sua efficacia esecutiva e con diritto di ripetizione delle somme eventualmente pagate in esecuzione alla sentenza - e, per l'effetto, di prosciogliere la minore Sophia Oberhofer, la minore Malfertheiner Maja e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal, anche disgiuntamente fra loro, da ogni addebito per tutti i motivi esposti in narrativa;

- in via subordinata, di applicare, quale pena base, il minimo edittale della sanzione della sospensione ex articolo 6.1, IV, VI, VIII e XII, che vorrà essere individuato per ciascuna delle attività sospese in giorni quindici, come indicato nella norma richiamata;

- in via di ulteriore subordine, di concedere le circostanze attenuanti ex art. 9 e art. 15 del Regolamento di Giustizia.

 

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