ASD Portuense Etrusca ricorre contro FIGC e SS Masi Torello Voghiera per decisione TFN-VE
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Portuense Etrusca ASD contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società SSD Masi Torello Voghiera per la declaratoria di nullità e/o annullamento della decisione n. 40/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC in data 29 ottobre 2021, e comunicata via PEC al ricorrente il 29 ottobre 2021, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla Società ricorrente avverso la decisione della Commissione Premi n. 2/E s.s. 2021/2022 del 23 settembre 2021, con cui non è stato riconosciuto il diritto al premio di preparazione relativamente alla formazione dell’atleta Bussolari Gianmarco (matricola federale n. 5890417) avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
La società ricorrente, Portuense Etrusca ASD, chiede al Collegio di Garanzia, respinta ogni contraria istanza e/o eccezione ed in riforma della sentenza impugnata:
- di riconoscere la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 NOIF - vigente al tempo in cui il diritto al premio di preparazione è maturato in suo favore, e quindi nelle stagioni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - in cui è incorso il TFN-VE;
e, per l’effetto:
- in integrale riforma della decisione impugnata e previo annullamento della delibera della Commissione Premi n.2/E s.s. 2021/2022 del 23 settembre 2021, di riconoscere il suo pieno diritto a ricevere il premio di preparazione per la formazione del calciatore Bussolari Gianmarco (matricola federale n. 5890417) da parte della società SSD Masi Torello Voghiera (matricola federale n. 949187) e, per l’ulteriore effetto, di condannare quest’ultima al pagamento, in favore della società ricorrente, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione; nonché di condannare le controparti alle spese e competenze del presente giudizio, con refusione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva del procedimento innanzi la Tribunale Federale Vertenze Economiche, oltre a quello del presente procedimento.
- giacché la formulazione del premio di preparazione non richiede lo svolgimento di accertamenti di fatto, consistendo, piuttosto, in un calcolo matematico sulla base di dati certi già acquisiti, ai sensi dell’art. 62 CGS richiede che la decisione sulla presente controversia avvenga senza rinvio.
- in subordine, chiede a Collegio di voler emanare i principi di diritto o di disporre gli ulteriori accertamenti di fatto, così come previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, cui il Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche della FIGC, in diversa composizione, dovrà uniformarsi.