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ASD Badesi ricorre contro FIGC, LND, C.R. Sardegna FIGC-LND e altri per mancato ripescaggio nel Campionato Prima Categoria C.R. Sardegna

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.S.D. Badesi 09 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND, nonché con notifica alle controinteressate società ASD NGS Paulese, ASD Tonarese, ASD Atletico Settimo, Ilbono ed Atletico Bono per l'annullamento della delibera del ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 07 del 10 agosto 2017, pubblicata in pari data, con la quale lo stesso C.R. Sardegna ha disposto l'assegnazione dei quattro posti resisi vacanti nell'organico del Campionato di 1^ Categoria, alle Società Tonarese, Paulese, Atletico Settimo e Ilbono, inserite rispettivamente al 1°, 2°, 3° e 4° posto della graduatoria ripescaggi stilata tra le società "non aventi diritto" che hanno presentato nei termini regolare domanda, escludendo dal ripescaggio la A.S.D. Badesi 09, utilizzando, a detta della ricorrente, criteri non inseriti nel C.U. n. 9 dell'11 agosto 2016.

L'ASD Badesi 09 chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:

- di annullare, per i motivi esposti nel suddetto ricorso, la delibera impugnata e, per l'effetto, di disporre l’immediata ed incondizionata ammissione, anche in sovrannumero, della società ricorrente al Campionato di Prima Categoria Regionale, organizzato dal C.R. Sardegna FIGC-LND per la s.s. 2017/2018;

- di ordinare alla FIGC, in caso di mancata definizione del procedimento inerente alla legittimità del provvedimento impugnato, di posticipare l'inizio del Campionato di Prima Categoria Regionale, organizzato dal C.R. Sardegna FIGC-LND per la s.s. 2017/2018, fino alla definizione del presente giudizio, o di sospendere le partite che la società ricorrente dovrebbe disputare sino alla definizione del presente giudizio;

- di ordinare alla FIGC, in caso di accoglimento del presente ricorso, di esonerare la stessa società ricorrente dal pagamento della prevista sanzione pecuniaria, non avendo avuto la possibilità di organizzare il previsto settore giovanile per le partecipanti al Campionato di Prima Categoria;- e di concederle una proroga del termine per il tesseramento degli atleti.

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