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ASD Accademia Trapani ricorre contro FIGC e LND per decisione CSAT C.R. Sicilia su gara contro Pol. Dil. Iccarense -Campionato promozione siciliano

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Accademia Trapani contro la Polisportiva Dilettantistica Iccarense e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e contro il Comitato Regionale Sicilia della FIGC – LND, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della odierna ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 318 CSAT 21 del 23 febbraio 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta Società istante avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 291 del 7 febbraio 2023, con la quale, in accoglimento del ricorso di primo grado della Polisportiva Dilettantistica Iccarense, è stata irrogata alla odierna istante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara A.S.D. Accademia Trapani - Pol. Dil. Iccarense del 29 gennaio 2023.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione dell'incontro di calcio A.S.D. Accademia Trapani - Pol. Dil. Iccarense, tenutosi in data 29 gennaio 2023 e valevole per il Campionato Regionale di Promozione Siciliana s.s. 2022/2023 - Girone A, in relazione alle modalità di impiego, da parte della suddetta ricorrente, di calciatori "giovani" nella succitata gara.

La ricorrente, A.S.D. Accademia Trapani, chiede al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa: 

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 318 CSAT 21 del 23 febbraio 2023, reiettiva del proprio reclamo, proposto avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 291 del 7 febbraio 2023 (anch'essa espressamente impugnata in questa sede), con la quale, in accoglimento del ricorso di primo grado della Polisportiva Dilettantistica Iccarense, veniva irrogata, a suo carico, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara A.S.D. Accademia Trapani - Pol. Dil. Iccarense del 29 gennaio 2023, valevole per il Campionato di Promozione 2022/2023 - Girone A;

- per l'effetto, di disporre l'annullamento della gravata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (2-1 in favore della A.S.D. Accademia Trapani); 

- di annullare e/o riformare, altresì, per quanto occorrer possa, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla pronuncia medesima.

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