Arbitro Giacomelli ricorre contro AIA e FIGC per sospensione decisa da Commissione Disciplina Appello AIA
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dall'Arbitro Effettivo (tesserato AIA) Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Arbitrale presso l'AIA, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento, ai sensi degli artt. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata al suddetto istante il 2 settembre 2022, con la quale la medesima Commissione, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 54/2022, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha irrogato, a carico dell'A.E. Piero Giacomelli, la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, dall'8 febbraio 2022 al 7 gennaio 2023.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Arbitrale nei confronti dell'Arbitro Giacomelli per "la violazione dell'articolo Art. 40, comma terzo, lett. a) e c), del Regolamento AIA e degli artt 5 e 6.1 del Codice Etico. Con aggravante (specifica) di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) del Regolamento AIA...".
Il ricorrente, Piero Giacomelli, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI e art. 12 bis, comma 3, Statuto CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicatagli in data 2 settembre 2022, con la quale, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, conseguente alla decisione n. 54/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, depositata in data 28 luglio 2022, in parziale riforma della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022 e respinta ogni ulteriore domanda, ha irrogato la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, con decorrenza dall'8 febbraio 2022 e quindi fino al 7 gennaio 2023;
- conseguentemente, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022, con contestuale annullamento della sanzione irrogata a suo carico, pari a mesi undici di sospensione decorrenti dall'8 febbraio 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022;
- in via subordinata, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022 e, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, di rideterminare la sanzione comminata nei suoi confronti nella misura di mesi due di sospensione a far data dall'8 febbraio 2022, già ampiamente decorsi e conclusi il giorno 8 aprile 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022.