Antonio Rosati ricorre contro decisione CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Antonio Rosati (all'epoca dei fatti Presidente dell’Associazione Sportiva Varese 1919 S.p.a.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. Rosati contro la decisione del Tribunale Federale FIGC (di cui al C.U. n. 44 del 21/12/2016) - che si era pronunciato applicando le sanzioni dell’inibizione per 24 mesi e dell’ammenda pari ad €10.000,00 inflitte al reclamante per l'asserita violazione dell’ art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale FIGC - ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell’inibizione a 12 mesi e nell’ammenda pari ad €5.000,00.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, per i motivi esposti nel ricorso:
- in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'originale avviso di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 41, comma 1, CGS FIGC;
- in via ulteriormente preliminare, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare a suo carico, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 2, CGS FIGC;
- in via principale, di dichiarare nulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, di dichiarare, nel merito, l’assoluzione dello stesso ricorrente;
- in via subordinata, di dichiarare la nullità della ripetuta decisione di primo grado endofederale per inesistenza della motivazione e, per l'effetto, restituire il fascicolo ad altra sezione del Tribunale Federale, per la valutazione del merito;
- in via ulteriormente subordinata, di riformare in toto la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, dichiarando l’assoluzione del ricorrente in relazione ad entrambe le incolpazioni;
- da ultimo, in via residuale, nel caso di conferma della decisione del giudice di secondo grado, di rideterminare la sanzione contenendola nel minimo edittale, non superiore a quanto determinato nei confronti degli altri deferiti ed in particolare di coloro i quali hanno gestito la società nei due anni che hanno portato al relativo fallimento.