Antonio Caliendo ricorre contro FIGC per inibizione di 3 anni e 6 mesi decisa da CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del dott. Antonio Caliendo (all'epoca dei fatti socio maggioritario, Presidente del CdA e legale rappresentante del Modena F.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha ridotto la sanzione allo stesso irrogata dal Tribunale Federale, con decisione di cui al C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, rideterminandola nella inibizione pari a 3 anni e 6 mesi, in luogo della inibizione di 5 anni, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, "per avere determinato [in solido con altri dirigenti del Modena FC- ndr] con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società [Modena FC - ndr], provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione".
Il ricorrente, dott. Caliendo, chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della sentenza impugnata:
di annullare la decisione medesima, per violazione del diritto di difesa e per violazione dei termini di cui all'art. 37 CGS CONI;
di dichiarare la suddetta decisione inutiliter data per mancata presenza del liticonsorte necessario, sig. Aldo Taddeo, ex art. 102 c.p.c.;
in via subordinata, di rimettere gli atti innanzi al Tribunale Federale Nazionale affinchè venga celebrato il procedimento in contraddittorio con il sig. Taddeo;
nel merito, di dichiarare che nessuna responsabilità sia ascrivibile al dott. Caliendo e, per l'effetto, di annullare la sentenza impugnata.