Antonio Aprile ricorre contro FIGC per inibizione di 2 anni decisa da CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Antonio Aprile (Amministratore della società US Latina Calcio s.r.l. dal 3 settembre 2015 al 2 febbraio 2017) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Seconda Sezione, pubblicata con C.U. n. 118/CFA del 14 giugno 2019, III Collegio, con la quale, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado endofederale, assunta con C.U. n. 33/TFN del 30 ottobre 2018 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. Aprile, la sanzione dell’inibizione di 3 anni e l’ammenda di € 6.000,00) è stata inflitta, a carico del suddetto ricorrente, l’inibizione per 2 anni e l’ammenda di € 6.000,00.
La vicenda trae origine dal fallimento della U.S. Latina Calcio s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Latina in data 9 marzo 2017 e dal successivo atto di deferimento della Procura Federale FIGC in data 8 agosto 2018, con la quale è stata contestata al sig. Antonio Aprile, la violazione dell’art. 1bis, comma 5, CGS – FIGC, in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3, NOIF e 19 Statuto FIGC, per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati.
Il sig. Aprile chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- di revocare le sanzioni inflitte dalla decisione impugnata, decidendo la controversia senza rinvio;
- in subordine, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento impugnato e di trasmettere gli atti alla Corte Federale, con l’adozione delle statuizioni conseguenziali.