Antonio Aiello ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Antonio Aiello avverso la decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile il reclamo dell'odierno ricorrente, con il quale è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), del CGS FIGC, della decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (che aveva irrogato, a carico del sig. Antonio Aiello, la sanzione della squalifica per 4 anni), così come confermata dalla decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e, in ultima istanza, dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport, in seguito alla violazione, ascritta al ricorrente, dell'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
La vicenda trae origine dal deferimento n. 7442/1084pf19-20/GC/blp, spiccato, in data 22 dicembre 2021, dalla Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, del ricorrente Antonio Aiello, in seguito ai fatti occorsi in occasione della partita S.S.D Viareggio 2014 a R.L. - ASD Sporting Club Triestina del 3 marzo 2019, valevole per il girone E del Campionato di Serie D, nonché dalla sentenza n. 492/2021 del 15 settembre 2021, resa dal Tribunale di Lucca nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 509/2019 R.G.N.R, con la quale il sig. Antonio Aiello è stato assolto dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto.
Il ricorrente, sig. Antonio Aiello, chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'odierno ricorso e con l'accoglimento dello stesso:
- di accertare e dichiarare la illegittimità e illogicità della decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022;
- di accertare e dichiarare l'ammissibilità e fondatezza delle richieste di revisione della decisione di condanna n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, così come confermata dalla decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport e, conseguentemente, di revocare tale provvedimento e di dichiarare l'annullamento della sanzione di anni 4 di squalifica irrogata nei suoi confronti;
- in subordine, di riqualificare la fattispecie in questione, ai sensi dell'art. 30, co. VII, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, applicando il minimo della sanzione.