Alessandro Ruggeri ricorre contro FIGC per conferma da CFA FIGC del diniego iscrizione al Registro Procuratori Sportivi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche il ricorso presentato dal sig. Alessandro Ruggeri, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Genius Management SRL, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 128/CFA del 4 giugno 2018, che, nel confermare la Delibera della Commissione Procuratori Sportivi della FIGC, di cui al C.U. n. 10/PS del 27 febbraio u.s., ha respinto l'appello del ricorrente e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento di diniego all'iscrizione nel Registro Procuratori Sportivi nei confronti del medesimo sig. Ruggeri.
La vicenda trae origine dalla situazione di incompatibilità ravvisata dalla Commissione Procuratori Sportivi tra la qualifica di Procuratore Sportivo e la titolarità di una parte delle quote societarie della società sportiva Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in capo al ricorrente.
Il sig. Ruggeri chiede al Collegio di Garanzia di riformare la decisione impugnata, enunciando la corretta interpretazione dell'art. 3.2 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo e, per l'effetto:
- in via principale, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di dichiarare senza rinvio l'iscrizione nel Registro tenuto dalla FIGC, come da domande del 13 dicembre 2017 e con effetto da tale data;
- in via subordinata, di enunciare il principio al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.