Alessandro Gaeta ricorre contro FIGC-AIA
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Alessandro Gaeta (A.E. della Sezione A.l.A. di Ancona) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri (AIA) - avverso la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’Associazione Italiana Arbitri n. 27 del 13 gennaio 2022, con la quale, nel dichiarare la nullità della delibera della Commissione di Disciplina Regionale delle Marche n. 2 del 20 novembre 2021 - che aveva irrogato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 21 febbraio 2022, - è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 20 febbraio 2022.
La vicenda trae origine da diverse segnalazioni effettuate, tra il 4 febbraio ed il 4 novembre 2020, dal suddetto ricorrente ed inerenti a taluni comportamenti tenuti dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri delle Marche, nonché dal successivo atto di deferimento spiccato, a carico del medesimo A.E. Alessandro Gaeta, in data 2 luglio 2021, dalla Procura Arbitrale AIA, per la violazione dell’art. 40, terzo comma, lett. a) b) e c), in relazione all’art. 32, terzo comma, del Regolamento AIA, nonché dell’art. 6 del Codice Etico e di Comportamento AIA.
Il ricorrente, sig. Alessandro Gaeta, chiede al Collegio di Garanzia:
- in accoglimento delle deduzioni svolte, di accertare e dichiarare che, nella impugnata decisione, la Commissione di Disciplina d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Associazione Italiana Arbitri - ha violato il principio del divieto di reformatio in peius, in violazione del disposto degli artt. 11, terzo comma, delle Norme di Disciplina AIA e 112 del Codice di procedura civile, e, per l’effetto :
- in riforma della decisione impugnata ed emessa dalla Commissione di Disciplina d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Associazione Italiana Arbitri con la delibera n. 27 del 13 gennaio 2022, di ridurre la sanzione irrogata nei suoi confronti nella diversa misura ritenuta opportuna e, se del caso – ove la decisione di questo Collegio dovesse pervenire successivamente al 20 febbraio 2022 – di dichiarare l’illegittimità della sanzione comminata con la decisione impugnata in quanto errata in diritto e, per l’effetto, di annullare la decisione qui impugnata;
- in subordine, qualora questo Collegio dovesse ritenere di non poter ridurre ex officio la sanzione, ai sensi dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, in quanto il giudizio di rinvio inevitabilmente avrebbe luogo oltre il 20 febbraio 2022, e pertanto a sanzione terminata, privando così di beneficio per l’odierno ricorrente qualsiasi altra determina giudiziale;
- in ogni caso, qualora la decisione di questo Collegio dovesse pervenire successivamente al 20 febbraio 2022, di dichiarare l’avvenuto e completo decorso della sanzione irrogata nei suoi confronti.