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Alberto Frati ricorre contro la FPI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte di Alberto Frati contro la Federazione Pugilistica Italiana per la riforma della decisione n. 2/2021 emessa dalla Corte Federale d'Appello della FPI in data 25 febbraio 2021 e pubblicata in data 16 marzo 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente per l'annullamento del provvedimento di diniego al nulla osta allo svolgimento in Italia dell'incontro con il pugile Ivkovic, è stata confermata la decisione n. 7/2021 del Tribunale Federale, emessa in data 30 dicembre 2020 e pubblicata il successivo 7 gennaio 2021.

La vicenda trae origine dal suddetto provvedimento di diniego al nulla osta allo svolgimento in Italia dell'incontro tra il ricorrente Alberto Frati ed il pugile Ivkovic, comunicato a mezzo mail il 26 agosto 2020 e scaturente da un precedente provvedimento di sospensione cautelare da parte della Commissione Medica Federale, comunicato a mezzo mail alla società di appartenenza del ricorrente nel maggio 2017.

Il ricorrente, Alberto Frati, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, ogni diversa eccezione e domanda rigettata:

  • di riformare la decisione impugnata, per violazione delle norme di diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per omessa, carente, illogica e contradditoria motivazione sui punti decisivi della controversia e, per l'effetto, di dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace la medesima decisione impugnata nonché, per l'effetto, di dichiarare nulla e/o inefficace la notifica, effettuata a mezzo raccomandata, a lui inviata, in data 6 settembre 2018, all'indirizzo di Via dei Bonacolsi n. 50, relativa alla presunta comunicazione prot. n. 1752 del 27 agosto 2018 in essa presuntivamente contenuta, allo stesso rimasta sconosciuta, e di accertare e dichiarare, quindi, che nulla osta ad essere autorizzato, quale atleta tesserato della Federazione Lettone, alla disputa di riunioni in Italia e, per l'effetto, di dichiarare nullo e privo di efficacia il provvedimento di diniego di cui alla nota del Settore Sanitario prot. n. 1752 del 27 agosto 2018 ed il conseguente diniego alla disputa di cui alla mail del 26 agosto 2020.
  • di dichiarare quindi, illegittimo e/o inefficace il provvedimento di fermo medico nei suoi confronti per tutti i motivi di cui al ricorso e, per l'effetto, di procedere all'annullamento, ovvero, di dichiararne la nullità e/o inefficacia e di confermare l'idoneità del ricorrente allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e a disputare incontri.
  • in via subordinata, quanto sopra, ove ritenuto, anche con rinvio alla Corte Federale d'Appello, con indicazione del principio di diritto al quale dovrà attenersi. 

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