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Alberto Arienti ricorre contro sanzione decisa da Commissione di Disciplina di Appello AIA

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Alberto Arienti (A.B. della Sezione di Cesena) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e della Procura Nazionale dell'AIA avente ad oggetto l'impugnazione della delibera della Commissione di Disciplina di Appello dell'AIA n. 27 del 25 novembre 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la delibera della Commissione di Disciplina Nazionale n. 13 del 26 settembre 2022 (che aveva disposto, a carico del medesimo istante, la sanzione del ritiro della tessera), è stato revocato il suddetto provvedimento di ritiro della tessera ed è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi venti, e quindi sino al 26 marzo 2024.

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento della Procura AIA, a carico dell'A.B. Alberto Arienti, per la violazione dell'art. 42 (già art. 40), comma 2, comma 3, lett. a), b) e c), del Regolamento AIA e di cui agli artt. 5 e 6.1 del codice etico, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) e lett. e), delle Norme di disciplina AIA del Regolamento AIA.

Il ricorrente, sig. Alberto Arienti, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata per le ragioni esplicitate in narrativa e, per l'effetto, previo annullamento della stessa, di decidere senza rinvio la controversia, considerato che non sono "necessari" quegli "ulteriori accertamenti di fatto" previsti dal CGS CONI, riformando così la decisione impugnata nel senso di disporre il proscioglimento dagli addebiti contestati, in quanto assolutamente infondati;

- ovvero, in subordine, di abbassare e ridurre drasticamente la sanzione di sospensione ivi comminata, contenendola possibilmente entro il minimo edittale, e comunque entro il periodo di presofferto ad oggi, dall’inizio dell’esecuzione della misura, dichiarando, pertanto, cessata la materia del contendere per integrale esecuzione della sanzione comminatagli;

- sempre nel merito e in via subordinata, di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata per le ragioni esplicate in narrativa e, per l'effetto, previo annullamento della stessa, quanto meno in relazione al capo C) della rubrica, per i vizi dedotti ed eccepiti, di enunciare specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio, in diversa composizione, dovrà uniformarsi; principio dalla cui uniformazione non potrà che discendere un drastico abbassamento della sanzione comminata, che dovrà essere contenuta possibilmente entro il minimo edittale.

 

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