Accolto il ricorso della Procura Generale dello Sport contro Manelli e FIH, respinto quello contro Arechi Rugby, FIR e altri. I dispositivi relativi ad Astarita/FIGC e Ciccarone/FIGC, respinto il ricorso di Ascari contro la FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, presieduta dal Presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha respinto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso iscritto al R. G. n. 4-2016 - presentato in data 8 febbraio 2016 dalla Procura Generale dello Sport operante presso il Coni contro il sig. Giuseppe Polverino, il sig. Lorenzo De Lucia, il sig. Francesco Romano, il sig. Generoso Falvene, il sig. Roberto Manzo, la società Arechi Rugby Asd, nonché nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIR n. 3 - s.s. 2015/2016, di rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale FIR e conferma della decisione del Tribunale Federale FIR del 27 ottobre 2015, con la quale quest'ultimo, definendo il giudizio avviato dalla Procura Federale FIR con atto di incolpazione e deferimento a giudizio per illecito sportivo nei confronti della società e dei soggetti succitati, ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il deferimento e, per l'effetto, di non poter procedere nei confronti degli stessi soggetti deferiti. Tale ricorso era stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Quarta Sezione.
Ha accolto il ricorso iscritto al R.G. n. 15-2016, presentato, in data 12 maggio 2016, dalla Procura Generale dello Sport contro la signora Eleonora Manelli e la Federazione Italiana Hockey per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa della Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile u.s., che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto l'incolpata, sig.ra Manelli, dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH.
PER L’EFFETTO, HA RINVIATO IL GIUDIZIO AL GUDICE DI APPELLO FEDERALE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Con riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 16 – 2016, presentato, in data 16 maggio 2016, dal sig. Salvatore Astarita (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Akragas - Città dei Templi) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di anni 3 per l'associazione ex art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva (associazione finalizzata alla commissione di illeciti), oltre, sempre in continuazione, alla squalifica di ulteriori anni 3 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 60.000,00.;
riunito con il ricorso iscritto al R.G. n. 17- 2016, presentato, in data 16 maggio 2016, dal sig. Antonio Ciccarone (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, nell’ambito della società Neapolis s.r.l., attività rilevante, poiché riconducibile, direttamente o indirettamente, al controllo della ripetuta società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni cinque, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori 5 anni e mesi 6 per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 85.000,00;
HA ACCOLTO I RICORSI, LIMITATAMENTE AL NONO MOTIVO FORMULATO DAL RICORRENTE, SIG. ASTARITA, E AL DECIMO MOTIVO FORMULATO DAL RICORRENTE, SIG. CICCARONE, E HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO PERCHE’ RINNOVI LA SUA VALUTAZIONE, SECONDO IL CRITERIO ESPOSTO IN MOTIVAZIONE, IN ORDINE ALLA RAVVISABILITA’ DELLA CONTINUAZIONE E ALLE CONSEGUENZE SULLA QUANTIFICAZIONE DI TUTTE LE SANZIONI.
HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILI E IN PARTE INFONDATI TUTTI GLI ALTRI MOTIVI DI RICORSO.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. n. 18 – 2016, presentato, in data 17 maggio 2016, dal sig. Eugenio Ascari contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C per anni 3, con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato. Ha, altresì, disposto che le spese del giudizio seguano la soccombenza, liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della intimata FIGC.