Accademia Internazionale Calcio ricorre contro Parma Calcio avverso decisione Tribunale Federale FIGC in merito al premio del calciatore Alessio Pezzella
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L. contro la società sportiva Parma Calcio 1913 e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 65/TFN-SVE Reg. prot. 71/TFN-SVE, adottata nella riunione del 15 giugno 2020 e pubblicata il successivo 22 giugno, che ha accolto il gravame del Parma Calcio 1913 avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione c/o la FIGC, di cui al C.U. n. 6/E del 23 gennaio 2020, che aveva condannato il Parma al pagamento di complessivi € 6.004,80 (di cui € 4.003,20 a titolo di premio maturato per la s.s. 2015/2016 ed € 2.001,60 a titolo di penale in favore della FIGC) come riconoscimento nei confronti della suddetta ricorrente Accademia Internazionale Calcio del premio di preparazione del calciatore Alessio Pezzella, ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, con riferimento alla s.s. 2019/2020, nella quale il suddetto calciatore è stato tesserato per il Parma Calcio 1913.
La ricorrente Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L. chiede al Collegio di Garanzia, in via principale:
- ritenuta, preliminarmente, l'ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, di disporre l'annullamento/riforma della decisione impugnata, riferita al ricorso del Parma Calcio 1913 s.r.l. nei suoi i confronti avverso la decisione della Commissione Premi (ric. n. 389 del 4 ottobre 2019 - Premio di Preparazione per il calciatore Alessio Pezzella), pubblicata nel C.U. n. 6/E del 23 gennaio 2020, nella parte in cui, in accoglimento del reclamo del Parma Calcio 1913 s.r.l., è stata annullata la decisione della Commissione Premi;
- in forza della predetta riforma, che venga riconosciuto il premio di preparazione in suo favore, quale seconda società negli ultimi cinque anni, in base alla disposizione del vigente art. 96 NOIF e, conseguentemente, che venga confermata la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 6/E del 23 gennaio u.s., nella parte in cui deliberava l'accoglimento del proprio ricorso e dichiarava inadempiente la Società Parma Calcio 1913 s.r.l. a corrispondere nei suoi confronti, quale titolare del vincolo annuale, la somma di € 4.003,20 oltre a € 2.001,60 alla FIGC, a titolo di penale.