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A.S. Jesina S.r.l. ricorre contro FIGC, LND e C.R. Marche FIGC-LND per l'esclusione dal Campionato Regionale Eccellenza Marche

COLLEGIO DI GARANZIA
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S. Jesina S.r.l. contro il Comitato Regionale Marche FIGC-LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e l'Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0036/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025 e Registro procedimenti n. 0035/CFA/2024-2025 (procedimenti riuniti), pubblicata, quanto al dispositivo, il 2 ottobre 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 4 ottobre 2024, con cui sono stati respinti i reclami riuniti sub registro n. 034/CFA/2024-2025 e n. 0035/CFA/2024-2025 promossi dalla suddetta ricorrente avverso le decisioni n. 1/TFT 2024-2025 (procedimento n. 1/2024-2025) resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC, pubblicata in data 13 settembre 2024 (C.U. n. 40), con dispositivo pubblicato il 3 settembre 2024 (C.U. 28), e comunicata il 16 settembre 2024 e n. 4/TFT 2024- 2025 (procedimento n. 2/2024-2025) resa dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Marche FIGC, pubblicata in data 19 settembre 2024 (C.U. n. 45), con dispositivo pubblicato il 9 settembre 2024 (C.U. 33), e comunicata il 19 settembre 2024, con le quali il Giudice di prime cure ha respinto i ricorsi della A.S. Jesina S.r.l.
 
La vicenda trae origine dal Comunicato Ufficiale n. 11 del 31 luglio 2024, con il quale il Comitato Regionale Marche FIGC-LND ha, tra l'altro, definito l'organico del Campionato Regionale di Eccellenza, nel quale non risulta inserita la A.S. Jesina S.r.l., ammessa al Campionato di Promozione nella stagione 2024-2025 con Comunicato Ufficiale n. 12 del 1° agosto 2024.
 
La ricorrente, A.S. Jesina S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso: 
 
- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della CFA FIGC, n. 0036/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025 e Registro procedimenti n. 0035/CFA/2024-2025 (procedimenti riuniti), pubblicata il 4 ottobre 2024, con cui sono stati respinti i suoi reclami riuniti, con conseguente annullamento/revoca delle decisioni del TFT c/o il CR Marche FIGC n. 1/TFT 2024-2025 (procedimento n. 1/ 2024-2025) pubblicata in data 13 settembre 2024 (C.U. n. 40), comunicata il 16 settembre 2024 e n. 4/TFT 2024-2025 (procedimento n. 2/ 2024-2025), pubblicata in data 19 settembre 2024 (C.U. n. 45), comunicata il 19 settembre 2024, e, per l’effetto, di decidere nel merito la sua domanda, secondo le conclusioni rassegnate in primo e secondo grado avanti agli Organi di giustizia FIGC, che debbono intendersi riprese e trascritte e testualmente si riportano (in stralcio): “in via cautelare monocratica (o, in subordine collegiale) - Sospendere l’efficacia del Comunicato Ufficiale n° 11 del 31/07/2024 C.R. Marche in relazione alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo del C.R. Marche n. 2 del 31.07.2024 relativamente all’inserimento della “1610 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL” nell’organico del Campionato di ECCELLENZA MARCHE s.s. 2024/2025 e di ogni altro atto ad esso connesso, collegato e/o dallo stesso dipendente; sempre in via cautelare monocratica (o, in subordine collegiale) - sospendere le gare dei campionati di Eccellenza Marche e Promozione Marche, con sospensione del C.U. n. 21 del 27/08/2024, sino alla definizione del presente giudizio o, comunque, in ulteriore subordine, sospendere le sole gare in cui dovrebbero partecipare Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. e la A.S. JESINA S.r.l., avendo cura di adottare provvedimenti utili alla possibile riscrittura del calendario, quali, ad esempio, l’obbligo per il C.R. Marche di individuare turni di riposo sino alla definizione del giudizio; … in via principale …. - annullare e/o riformare la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del C.R. Marche n. 2 del 31.07.2024 relativamente all’inserimento della “1610 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL” nell’organico del Campionato di ECCELLENZA MARCHE s.s. 2024/2025 pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 11 del 31/07/2024 C.R. Marche, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per le ulteriori ragioni che dovessero emergere, con espressa riserva di formulare ulteriori eccezioni e domande; e, conseguentemente - accertare e dichiarare che la 1610 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL non ha diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza Marche s.s. 2024/2025, con conseguente esclusione della stessa dall’organico delle squadre aventi diritto a partecipare alla predetta competizione ordinando al CR Marche di effettuare quanto necessario al completamento degli organici; in ogni caso e comunque - accertate, anche alla luce del C.C.U.U. nn. 9 e 11 del CR Marche, il diritto della ricorrente a partecipare al Campionato di Eccellenza Marche s.s. 2024/2025, anche in sovrannumero, e, quindi e conseguentemente, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, ordinare al Comitato Regionale Marche – LND – FIGC l’inserimento della ricorrente nella lista delle società partecipanti, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza Marche 2024/2025; - con ogni conseguenza del caso in relazione alle conseguenze, a cascata e d’ufficio, quali l’inserimento della reclamante nelle liste della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza”; ancora e, conseguentemente, - “annullare e/o riformare il Comunicato Ufficiale n° 15 del 13/08/2024 C.R. Marche, nella sezione in inserisce tra le società partecipanti alla Coppa Italia Eccellenza s.s. 2024/2025 la Alma Juventus Fano e nella sezione in cui inserisce tra le società partecipanti alla Coppa Italia Promozione la Jesina, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per le ulteriori ragioni che dovessero emergere, con espressa riserva di formulare ulteriori eccezioni e domande; e, conseguentemente - accertare e dichiarare che la 1610 ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL non ha diritto a partecipare alla Coppa Italia Eccellenza s.s. 2024/2025, con conseguente esclusione della stessa dall’organico delle squadre aventi diritto a partecipare alla predetta competizione, ordinando al CR Marche di effettuare quanto necessario al completamento degli organici; - Infine e comunque, - accertate, anche alla luce del C.C.U.U. nn. 9 e 11 del CR Marche, il diritto della ricorrente a partecipare al Campionato di Eccellenza Marche s.s. 2024/2025, anche in sovrannumero, e, quindi e conseguentemente, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, ordinare al Comitato Regionale Marche – LND – FIGC l’inserimento della ricorrente nella lista delle società partecipanti, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza Marche 2024/2025 e, ancora, e conseguentemente - accertare il diritto della ricorrente a partecipare alla Coppa Italia Eccellenza Marche s.s. 2024/2025, anche in sovrannumero, e, quindi e conseguentemente, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, ordinare al Comitato Regionale Marche – LND – FIGC l’inserimento della ricorrente nella lista delle società partecipanti, anche in sovrannumero, alla Coppa Italia di Eccellenza Marche 2024/2025”;
 
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della CFA FIGC, n. 0036/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0034/CFA/2024-2025, Registro procedimenti n. 0035/CFA/2024-2025 (procedimenti riuniti), pubblicata il 4 ottobre 2024, con cui sono stati respinti i suoi reclami riuniti, con conseguente annullamento/revoca delle decisioni del TFT c/o il CR Marche FIGC n. 1/tft 2024-2025 (procedimento n. 1/ 2024-2025), pubblicata in data 13 settembre 2024 (C.U. n. 40), comunicata il 16 settembre 2024 e n. 4/TFT 2024-2025 (procedimento n. 2/ 2024-2025), pubblicata in data 19 settembre 2024 (C.U. n. 45), comunicata il 19 settembre 2024, e, per l’effetto, di rimettere gli atti agli Organi di giustizia della FIGC per l’esame nel merito della fattispecie, applicando i principi di diritto che verranno sanciti dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con accoglimento delle conclusioni rassegnate nei giudizi di merito.
 

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