A.S.D. Montemilone Pollenza e suo presidente ricorrono contro inibizione Marinangeli e ammenda decise da CSA c/o C.R. Marche FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla A.S.D. Montemilone Pollenza (in persona del Vice – Presidente e legale pro tempore) nonché dal sig. Giuseppino Marinangeli (Presidente della società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Marche - LND, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, datata 30 ottobre 2018, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 s.s. 2018/2019 del 2 novembre 2018, con la quale è stato respinto il reclamo della A.S.D. Montemilone Pollenza, con conseguente conferma delle sanzioni della inibizione sino al 31 dicembre 2020 e dell’ammenda pari ad € 1.000,00 irrogate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 178 del 16 maggio 2018, a carico del ripetuto sig. Giuseppino Marinangeli, Presidente della società ricorrente, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale: di annullare/revocare la decisione impugnata, con cui è stato respinto il reclamo della A.S.D. Montemilone Pollenza, e, quindi, confermata la sanzione della inibizione del Presidente Marinangeli sino al 31 dicembre 2020, oltre all’ammenda pari ad €1.000,00, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, rinviando il procedimento alla Corte Sportiva di Appello Territoriale competente (C.R. Marche) per l'esame del merito, con indicazione dei principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione;
- in via subordinata: di annullare/revocare la decisione impugnata, nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa e, per l'effetto, di rideterminare la sanzione da comminarsi in capo al sig. Marinangeli, nei limiti del presofferto, ovvero, applicando la sanzione ritenuta giusta e congrua, in relazione ai fatti per cui è causa, tenendo conto del tempo di inibizione già scontato.