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A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 ricorre contro FIGH e PF FIGH avverso decisione CFA FIGH che ha irrogato 6 punti penalizzazione in classifica

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché contro la Procura Federale della FIGH, per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia ovvero, in subordine, per l'annullamento e/o per l'integrale riforma della sentenza della Corte d’Appello Federale della FIGH, resa nel Procedimento n° 2/2023 R.G.C.A.F., depositata in data 11 maggio 2023, pubblicata nella medesima data, con la quale, nell'accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata ridotta a 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica da scontare nell’ambito della presente stagione sportiva nel campionato nazionale di Serie A Gold maschile, con conferma, per il resto, della decisione del Tribunale Federale della FIGH, pronunciata in data 23 marzo 2023, emessa, all'esito del procedimento n. 1/2022 R.G. Trib., in data 23 marzo 2023, nei confronti della A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, che aveva irrogato, a carico della società ricorrente, la sanzione di 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell’ambito della presente stagione sportiva nel Campionato Nazionale di Serie A Gold.

La vicenda trae origine dal deferimento della Procura Federale FIGH, a carico, tra gli altri, della società ricorrente, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 3 Regolamento Giustizia e Disciplina, in seguito ad una segnalazione inviata dal Segretario Generale alla medesima Procura Federale in data 9 febbraio 2023, nell’ambito della quale, avuto riguardo ai provvedimenti sanzionatori irrogati dal Giudice Sportivo Nazionale in occasione della gara Raimond Sassari - Conversano, si rappresentava come la medesima irregolarità rilevata, relativa all'impiego dei propri atleti, fosse stata riscontrata anche con riferimento ad altre 6 gare - tra Serie A Gold, Coppa Italia e Supercoppa.

La ricorrente, A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare ed assorbente, di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della sentenza della Corte d’Appello della FIGH, resa all’interno del procedimento n. 2/2023 R.G.C.A.F., depositata in data 11 maggio 2023, pubblicata sul sito federale in data 11 maggio 2023, per le motivazioni riportate in narrativa; per l’effetto: 

di condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball alla riassegnazione in suo favore dei 6 punti in classifica illegittimamente sottratti in forza della sentenza nulla e/o inefficace, con ordine immediato di ripristinare la corretta classifica del campionato nazionale di pallamano maschile Serie A Gold 2022/2023 ed attuazione dei provvedimenti sportivi conseguenti per la regolare conclusione del campionato; 

di annullare tutte le gare dei play-off scudetto 2022/2023 disputate, revocando il titolo di Campione d’Italia assegnato e disponendo i provvedimenti sportivi conseguenti;

- in via subordinata, nel merito, di annullare e/o riformare in toto la sentenza impugnata per le motivazioni riportate in narrativa; per l’effetto: 

di condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball alla riassegnazione in suo favore dei 6 punti in classifica illegittimamente sottratti ovvero, in subordine, di disporre nuovo rinvio alla Corte d’Appello Federale (in nuova composizione) per la riduzione della penalizzazione al minimo edittale, con invito immediato a ripristinare la corretta classifica del campionato nazionale di pallamano maschile Serie A Gold 2022/2023 ed attuazione dei provvedimenti sportivi conseguenti per la regolare conclusione del campionato; 

di annullare tutte le gare dei play-off scudetto 2022/2023 disputate, revocando il titolo di Campione d’Italia assegnato disponendo i provvedimenti sportivi conseguenti;

- in tutti i casi, di condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball al risarcimento in suo favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in virtù dei procedimenti illegittimi e, in particolare: 

di condannare la Federazione Italiana Giuoco Handball alla restituzione in suo favore delle seguenti somme già corrisposte: - € 1.500,00 a titolo di ammenda disposta con la sentenza di 1 grado, confermata in appello; - € 2.000,00 per contributo accesso giustizia procedimento di 1 grado Tribunale Federale; - € 4.000,00 per contributo accesso giustizia procedimento di 2 grado Corte d’Appello Federale; - € 1.200,00 per contributo accesso giustizia procedimento Collegio di Garanzia CONI; 

di condannare, altresì, la Federazione Italiana Giuoco Handball al risarcimento dei danni non patrimoniali in suo favore, con riserva di esatta quantificazione, ovvero di una somma equitativamente determinata che sarà ritenuta di giustizia dal Collegio, per l’illegittima esclusione dai play-off scudetto ed il correlativo danno morale e di immagine subito.

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