A.S.D. 1983 Roma 3Z History ricorre contro FIGC per decisione CSA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. 1983 Roma 3Z History contro la A.S.D. Leonardo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) - Divisione Calcio a 5 - avverso la decisione n. 202/CSA/2021-2022, resa il 15 marzo 2022 dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione Terza, e pubblicata in pari data (in relazione al procedimento avente R.G. n. 228/CSA/2021-2022), con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, adottata con comunicato n. 950 del 7 marzo 2022, che, nell'accogliere il reclamo della A.S.D. Leonardo Calcio a 5, aveva rimesso gli atti alla Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara Roma 3Z History - Leonardo.
La vicenda trae origine dalla mancata presentazione sul terreno di gioco della società Leonardo entro il tempo regolamentare di attesa in occasione del suddetto incontro Roma 3Z History - Leonardo, originariamente prevista in calendario per il giorno 27 febbraio 2022 e valevole per la Coppa Italia “Under 19” Nazionale.
La società ricorrente, A.S.D. 1983 Roma 3Z History, chiede al Collegio di riformare la decisione impugnata, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, adottata con comunicato n. 950 del 7 marzo 2022, che aveva accolto il reclamo della A.S.D. Leonardo Calcio a 5, applicando erroneamente la causa di forza maggiore ex art. 55 delle NOIF;
per l’effetto chiede, in via principale, di annullare e/o riformare la decisione impugnata direttamente nel merito, mediante accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio reclamo, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, ovvero, in riforma della decisione reclamata, di infliggere, ex art. 53 delle NOIF, alla società A.S.D. Leonardo la punizione sportiva della perdita della gara in esame con il risultato di 6-0.