A.C.D. Fratta Terme ricorre contro FIGC-LND-C.R. Emilia Romagna FIGC-LND e Bagnocavallo avverso decisione CSA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società calcistica dilettantistica A.C.D. Fratta Terme nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Emilia Romagna - LND e della società Bagnocavallo per l'impugnazione del provvedimento della Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicato nel C.U del C.R. Emilia Romagna FIGC- LND n. 57 del 26 gennaio 2022, con il quale, nel rigettare il reclamo della odierna ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 48 del 30 dicembre 2021, che ha comminato, a carico della A.C.D. Fratta Terme, la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione delle Diposizioni Regolamentari Integrative relative alla Stagione Sportiva 2021-2022, di cui al C.U. n. 1/2021 del C.R. Emilia Romagna FIGC-LND.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Bagnocavallo - Fratta Terme, svoltasi in data 18 dicembre 2021 e valevole per il Campionato di Promozione, Girone E, durante la quale è stata effettuata la sostituzione di un giocatore fuori quota con uno privo di tale status.
La ricorrente, A.C.D. Fratta Terme, chiede al Collegio di Garanzia, nel merito, di annullare e/o revocare la sanzione irrogata a suo carico e consistente nella perdita della gara col punteggio di 3-0 e, per l’effetto, di annullare quanto statuito dal C.R. Emilia-Romagna con Comunicato n. 57 del 26 gennaio 2022, confermando, invece, il risultato acquisito sul campo (Bagnocavallo - Fratta Terme 0-5), come da referto arbitrale.