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Sentenza della Seconda Sezione TNA caso Sgromo (Fidal)

La Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, accogliendo l’istanza proposta dall’Ufficio di procura Antidoping ,ha dichiarato la sig.ra Maria Sgromo (FIDAL) responsabile dell’illecito contemplato nell’art.2.1 del Codice Sportivo Antidoping ma che nessun periodo di squalifica deve essere applicato alla all’atleta (art.4.4 C.S.A.). Nel dispositivo della sentenza è precisato anche l’annullamento del risultato ottenuto il 27 agosto 2014 alla “European Veterans Athletes Championship” di Smirne (Turchia).

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