Il TNA squalifica sette atleti
Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Lucilla Aglioti, (tesserata FIC-CIP) visti gli articoli 2.1 e 4.2.2 delle Norme Sportive Antidoping, le ha inflitto 2 anni di squalifica, a decorrere dal 19 luglio 2016 e con scadenza al 18 maggio 2018, dedotto il presofferto. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Giorgio Maria Bortolozzi, (tesserato FIDAL) visti gli articoli 2.1 e 4.2.1 delle NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 21 marzo 2016 e con scadenza al 20 marzo 2020. Dispone inoltre l’invalidazione del risultato agonistico conseguito in data 28 febbraio 2016. Condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Alessandra Di Lisciandro, (tesserata FIGH) visti gli articoli 2.4, 4.3.3 delle NSA, le ha inflitto un anno di squalifica, a decorrere dal 23 novembre 2015 e con scadenza al 22 novembre 2016. Condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Roby Ferretti, (tesserato ACSI) visti gli articoli 2.3 e 4.3.1 delle NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 19 luglio 2016 e con scadenza al 18 luglio 2020. Condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Rosanna Grufi (tesserata FIDAL) visti gli articoli 2.1, 4.5.2.1 e 4.11.1 delle NSA, le ha inflitto un anno di squalifica, a decorrere dal 26 febbraio 2016 e con scadenza al 25 febbraio 2017. Dispone inoltre l’invalidazione del risultato agonistico conseguito in data 26 febbraio 2016. Condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Riccardo Magris, (tesserato FIPE) visti gli articoli 2.1, 4.2.1, 4.11.1 delle NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 25 novembre 2015 e con scadenza al 24 settembre 2019, dedotto il periodo di sospensione cautelare già scontato. Dispone inoltre l’invalidazione dei risultati sportivi conseguiti successivamente al 25 novembre 2015 ai sensi dell’art. 4.8.1 delle NSA. Condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Daniele Puccini, (tesserato UISP) visti gli articoli 2.3 e 4.3.1 delle NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 19 luglio 2016 e con scadenza al 18 luglio 2020. Condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.