Il TNA squalifica per un anno Matteo Signani (FPI). Archiviazione per Marco Crespi (FIP), inibiti due non tesserati
La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo a Marco Crespi (FIP), in considerazione della richiesta avanzata dall'Ufficio di Procura Antidoping e degli elementi sussistenti e visto l’art. 26 comma a) delle Norme Sportive Antidoping. Ha disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA e alla WADA, e alla Federazione di appartenenza all’epoca dei fatti.
Nel procedimento disciplinare a carico di Fabio Alati (soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo) visti gli artt. 2.2 , 2.6 , 4.6 , 4.7.4 e 6 delle previgenti Norme Sportive Antidoping, ha comminato la sanzione della inibizione per 2 anni e 6 mesi, a decorrere dal 9 marzo 2015 con scadenza al 8 settembre 2017. Ha condannato altresì Alati al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN DSA e EPS.
Nel procedimento disciplinare a carico di Michele Anniballi (soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo) visti gli artt. 2.2 e 2.6 delle previgenti NSA ha dispostoi la sanzione della inibizione per 3 anni, a decorrere dal 9 marzo 2015 con scadenza all’8 marzo 2018 e gli ha inflitto la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 500,00. Ha condannato Anniballi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN DSA e EPS.
Il TNA, infine, nel procedimento disciplinare a carico di Matteo Signani (tesserato FPI), visti gli l’artt . 2.6, 4.5.2 e 4.9.1 delle previgenti NSA, ha inflitto all'atleta la sanzione della squalifica per un anno, a decorrere dal 11 dicembre 2014 e con scadenza al 10 dicembre 2015. Ha condannato Signani al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’EBU, alla FPI, ed alla società di appartenenza.