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Il TNA squalifica per due anni Danilo Chiodi (FIGC), stop di 2 anni e 6 mesi ad Angelo Guizzaro (ACSI). Provvedimenti anche contro due non tesserati

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Danilo Chiodi (FIGC), visti gli artt. 2.9 e 4.3.4 delle vigenti Norme Sportive Antidoping, ha inflitto all'atleta 2 anni di squalifica, a decorrere dal 13 gennaio 2015 e con scadenza al 12 gennaio 2017. Ha altresì inflitto a Danilo Chiodi la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 1.000,00 e lo ha assolto dall’addebito relativo alla violazione dell’art. 2.10 delle vigenti NSA perché il fatto non sussiste, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FIFA alla FIGC e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Angelo Guizzaro (ACSI), visti gli artt. 2.2, 2.6, 4.6 e 4.7.4 delle previgenti NSA, ha inflitto all'atleta due anni e sei mesi di squalifica, a decorrere dal 13 gennaio 2015 e con scadenza al 12 luglio 2017, assolvendolo dall’addebito relativo alla violazione dell’art.2.10 delle vigenti NSA, perché il fatto non sussiste. Guizzaro è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00 ed è stato disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’ACSI e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Emiliano Milone, visti gli artt. 2,2, 2.6, 4.6, 4.7.4 delle previgenti NSA, sono stati inflitti a Milone a due anni e dieci mesi di inibizione, a decorrere dal 13 gennaio 2015 e con scadenza al 12 novembre 2017, assolvendolo dall’addebito relativo alla violazione dell’art.2.10 delle vigenti NSA, perché il fatto non sussiste. E' stata inflitta a Milone la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 1.000.00, con la condanna al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00 ed è stato disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN DSA e EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Silvio Satini, infine, visto l’art. 2.2 delle previgenti NSA, sono stati comminati a Satini due anni di inibizione, a decorrere dal 13 gennaio 2015 e con scadenza al 12 gennaio 2017, assolvendolo dall’addebito relativo alla violazione dell’art. 2.10 delle vigenti NSA perché il fatto non sussiste, infliggendogli la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 500,00. Satinial è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00 ed è stato disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, DSA ed agli EPS.

 

 

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