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Il TNA squalifica per 4 anni Stefano Carini (ACSI) e per 5 mesi Giovanni Schepis (ACSI). Comunicazioni sul caso Griselli (UISP)

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Giovanni Schepis (tesserato ACSI), visti gli artt. 2.1, 4.5.1.1 e 4.11.2 delle Norme Sportive Antidoping, gli ha inflitto 5 mesi di squalifica, a decorrere dal 30 agosto 2015 e con scadenza al 29 gennaio 2016. Ha disposto inoltre ai sensi dell’art. 10  delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 30 agosto 2015 e condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro  378,00. Ha infine disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessata, all’UPA, alla WADA, all’ACSI, e alla Società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Alessandro Griselli, (tesserato UISP), ha disposto l’audizione dell’Organizzatore della Competizione, da identificare con il “signor Alberto”, del DCO, Dr. Rocco Di Brina e del Direttore di Gara, Dr. Vezio Trifoni. Ha rinviato per la prosecuzione del giudizio ad altra udienza, che sarà indicata con separato provvedimento e dà mandato alla Procura di identificare il “signor Alberto”, sulla base delle dichiarazioni rese a verbale dal Griselli, e di provvedere alla citazione dei testi. Ha infine disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla UISP e alla Società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Stefano Carini (tesserato ACSI), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 delle vigenti NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 14 gennaio 2016 e con scadenza al  13 novembre 2019, con deduzione del periodo di sospensione, disponendo inoltre ai sensi dell’art. 10  delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 6 settembre 2015. Ha disposto inoltre l’applicazione della sanzione economica accessoria pari ad euro 1.000,00 (mille/00) e condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessata, all’UPA, alla WADA, all’ACSI e alla Società di appartenenza.

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