Seleziona la tua lingua

Image

Il TNA squalifica per 4 anni Alessio Scuderi e Davide Vasta (tesserati FIR). Nota di biasimo a un minore, 2 anni di inibizione a un non tesserato

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Patrick Canducci  (soggetto non tesserato), visti gli artt. 2.2, 2.6 e 4.7.4 delle previgenti NSA, gli ha inflitto la sanzione della inibizione per 2 anni, a decorrere dal 4 luglio 2016 e, con scadenza al 3 luglio 2018. Ha condannato Caducci al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN,  DSA e EPS ed alla Procura della Repubblica di Firenze.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta G.D.R, minore (tesserato FIN) visti gli artt. 2.1 e 4.5.1.1  delle NSA, gli ha inflitto la sanzione della nota di biasimo. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro  378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FINA, alla FIN ed alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Davide Alessio Scuderi (tesserato FIR) visti gli artt. 2.1 e 4.2.1  delle NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal  4 luglio 2016 e, dedotto il presofferto, con scadenza al 3 maggio 2020. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla WORLD RUGBY, alla FIR ed alla società di appartenenza.     

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Davide Vasta (tesserato FIR) visti gli artt.  2.1 e 4.2.1 delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge 4 anni di squalifica, a decorrere dal 4 luglio 2016 e, dedotto il presofferto, con scadenza al 3 maggio 2020. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla WORLD RUGBY, alla FIR ed alla società di appartenenza.

 

Archivio Attività Istituzionali