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Il TNA squalifica il pugile Manuel Fabrizio Cappai per un anno, Yuri Gorini (ACSI) per 4 anni, Tiziano Fagioli (FIG) per 2 anni e Vittorio Iosca (FCI) per 2 anni e 6 mesi

La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Manuel Fabrizio Cappai, visti gli artt. 2.4, 4.3.3 e 4.9.1 delle Norme Sportive Antidoping e 2.4, 10.3.3 e 10.9.1 del Codice WADA, ha inflitto all'atleta un anno di squalifica, a decorrere dal 1 luglio 2014 e con scadenza fissata al 30 giugno 2015. Ha condannato inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla AIBA , alla FPI e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Yuri Gorini, visti gli artt. 2.1, 2.2 E 4.6 delle NSA e 2.1, 2.2, 10.6 del Codice WADA, ha inflitto all'atleta la squalifica di 4 anni, a decorrere dal 15 dicembre 2014 e con scadenza al 14 dicembre 2018. Ha disposto inoltre ai sensi dell’art. 10.8 cod. WADA e dell’art. 4.8 delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal giorno 13 luglio 2014 e inflitto all’atleta la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 1.000,00, condannandolo altresì al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00. Ha disposto infine che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’ACSI e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Tiziano Fagioli, visti gli artt. 2.3 e 4.3.1 delle NSA e 2.3 e 10.3.1 del Codice WADA, ha squalificato l'atleta per 2 anni, a decorrere dal 15 dicembre 2014 e con scadenza al 14 dicembre 2016 e disposto inoltre ai sensi dell’art. 10.8 cod. WADA e dell’art. 4.8 delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal giorno 14 settembre 2014, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00. Ha disposto infine che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IGF, alla FIG e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Vittorio Iosca, visti gli artt. 2.1 e 4.6 delle NSA e 2.1 e 10.6 del Codice WADA, ha squalificato l'atleta per 2 anni e 6 mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2014 e con scadenza al 14 giugno 2017. Ha condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UCI alla FCI, allo CSAIN e alla società di appartenenza.

 

 

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