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Il TNA squalifica Alfonso Falzarano (ACSI) per 15 anni. Tre lunghe inibizioni per soggetti non tesserati

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Carmine Galletta, visti gli artt. 2.6, 2.7, 2.8 delle Norme Sportive Antidoping, ha inflitto a Galletta la sanzione della inibizione per 25 anni, a decorrere dal 15 gennaio 2015 e con scadenza al 14 gennaio 2040. Ha inflitto altresì Galletta la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 3.000,00 e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 325,00. Ha disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN DSA e EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Alfonso Falzarano (ACSI) visti gli artt. 2.7 e 4.3.2 delle NSA, ha inflitto all'atleta 15 anni di squalifica, a decorrere dal 15 gennaio 2015 e con scadenza al 14 gennaio 2030. Gli altresì inflitto la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 2.500.00 e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 325,00, disponendo che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’ACSI e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Raffaele Falzarano (soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo) visti gli artt. 2.7 e 4.3.2 delle NSA, ha inflitto a Falzarano 15 anni di inibizione, a decorrere dal 15 gennaio 2015 e con scadenza al 14 gennaio 2030. Ha altresì inflitto a Falzarano la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 2.500,00 e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 325,00, disponendo che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, DSA e EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Michele Sgambato, visti gli artt. 2.7 e 2.8 delle NSA, ha inflitto a Sgambato 20 anni di inibizione, a decorrere dal 15 gennaio 2015 e con scadenza al 14 gennaio 203 e gli ha inflitto la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 2.500.00, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 325,00 e disponendo che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN DSA e EPS.

 

 

 

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