ANTIDOPING: TNA squalifica Martin (Basket), Colnaghi (Atletica), Al Nabhan (Volley)
Il Tribunale Nazionale Antidoping, presieduto dal dott. Francesco Plotino, ha emesso oggi le seguenti quattro sentenze:
- Nel procedimento disciplinare a carico di Philip Isaiah Martin (Pallacanestro), visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, dichiara il medesimo responsabile dell’addebito ascrittogli e lo condanna alla sanzione della squalifica per 2 anni con decorrenza dal 24/05/2012 e scadenza al 23/05/2014. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 700,00 e alla sanzione economica pari a euro 2.000,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla F.I.P. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Nel procedimento disciplinare a carico di Pietro Colnaghi (Atletica), visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, dichiara il medesimo responsabile dell’addebito ascrittogli e lo condanna alla sanzione della squalifica per 2 mesi con decorrenza dal 13/06/2012 e scadenza al 12/08/2012. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro500,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla F.I.D.A.L., alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
- Nel procedimento disciplinare a carico di Jasim Yusuf Mohamed Al Nabhan (Pallavolo), visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, dichiara il medesimo responsabile dell’addebito ascrittogli e lo condanna alla sanzione della squalifica per 4 mesi con decorrenza dal 14/6/2012 e scadenza al 13/10/2012. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale, alla F.I.P.A.V. e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
- Nel procedimento di archiviazione avanzato dall’Ufficio di Procura Antidoping nei confronti dell’atleta Simone Sguerri, soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo, il TNA, considerata l’ordinanza emessa dallo stesso TNA il 6 giugno 2012, esaminati gli atti assunti dall’UPA in esecuzione della citata ordinanza, ritenuto che non sono emersi elementi di prova sufficienti a legittimare il deferimento del medesimo Sguerri, visto l’art. 30 delle N.S.A., dispone l’archiviazione del procedimento. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA e alla WADA.