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ANTIDOPING: Sentenze della II Sezione TNA, Reda (FCI), Cerrone Obrubanskyy (FIDAL), Alberati (FCI), Sparagna (FIBS)

FORO10La Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, al termine della udienze pomeridiane, ha assunto quattro dispositivi.

Nel procedimento disciplinare a carico del sig. Francesco Reda (Tesserato FCI), ex art. 2.3 del Codice Mondiale Antidoping (art. 21.3 del Regolamento UCI e art. 2.3 NSA), ha inflitto la squalifica per 2 anni, con decorrenza dal 21 giugno 2013 e scadenza il 20 giugno 2015 (art. 10.3.1 del Codice Mondiale Antidoping- art. 294.1 del Regolamento Antidoping UCI e art. 4.3.1 NSA). Sono stati annullati i risultati agonistici del ciclista Reda in occasione della gara svoltasi a Lido di Camaiore il 28 febbraio 2013 e tutti quelli conseguiti successivamente a questa data. Nella sentenza inoltre sono quantificate le sanzioni pecuniarie: EUR 14.000 (art. 326.1, lett. a) del Regolamento UCI), EUR 2.039,60 (art. 275 del Regolamento UCI), EUR 500 per le spese del procedimento.

E’ stata inflitta una squalifica supplementare di 2 anni al sig. Maksym Cerrone Obrubanskyy (tesserato FIDAL), ex art. 2.2 del Codice Mondiale Antidoping (art. 2.2 NSA), ai sensi dell’art. 10.7.4 del Codice Mondiale Antidoping (art. 4.7.4 NSA). Considerata la sanzione già inflitta al sig. Maksym Cerrone Obrubansky, la squalifica avrà scadenza il 29 maggio 2017. Inoltre al tesserato FIDAL è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, quantificate forfettariamente in EUR 300,00 e alla sanzione economica pari a EUR 500,00

La Seconda Sezione del TNA ha respinto l’appello presentato dal sig. Paolo Alberati (Tesserato FCI), contro la decisione adottata il 7 novembre 2013 dalla Prima Sezione del TNA, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento, quantificate forfettariamente in EUR 300,00.

E’ stata accolta parzialmente, invece, la richiesta di appello presentata dal sig. Vinicio Sparagna (Tesserato FIBS) alla Seconda Sezione del TNA, contro la decisione adottata il 20 dicembre 2013 dalla Prima Sezione dello stesso Tribunale. La sanzione determinata è stata quindi di 4 anni di squalifica per la violazione ascrittagli, confermando per il resto la decisione impugnata. Il Sig. Vinicio Sparagna è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, quantificate forfettariamente in EUR 200,00.

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