ANTIDOPING: Nota di biasimo del TNA per Guglielmo Vidale e Massimo Marcucci, tesserati FITARCO. Venti anni di inibizione per un non tesserato
Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Guglielmo Vidale, visti gli artt. 2.1 e 4.4 delle Norme Sportive Antidoping e 2.1 e 10.4 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dell'atleta e gli ha inflitto la sanzione della nota di biasimo. Ha inoltre condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla W.A. alla FITARCO e alla Società di appartenenza.
Nel procedimento disciplinare a carico di Matteo Buccella, visti gli artt. 2.7, 2.8 e 4.3.2 delle Norme Sportive Antidoping e 2.2, 2.8 e 10.3.2 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso e gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione per 20 anni, a decorrere dal 22/05/2014 con scadenza al 21/05/2034. Ha condannato inoltre Buccella al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’Ufficio di Procura Antidoping, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova.
Nel procedimento disciplinare a carico di Massimo Marcucci, visti gli artt. 2.1 e 4.4 delle NSA e 2.1 e 10.4 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso e gli ha inflitto la sanzione della nota di biasimo. Ha inoltre condannato l'atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla W.A. alla FITARCO e alla Società di appartenenza.