La seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del ciclista Fabrizio Macchi, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice WADA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per un mese, con decorrenza dal 5/8/2013. Dedotto, ai sensi dell’art. 10.9 del Codice WADA, il periodo di sospensione cautelare, la squalifica avrà termine il 24/8/2013. Dichiara altresì l’invalidazione del risultato agonistico conseguito da Macchi il 6 luglio 2013. Condanna altresì Fabrizio Macchi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 650,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla FCI, al CIP e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.