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ANTIDOPING: La prima sezione del TNA squalifica per 2 anni Mohammed El Mounim (atletica), per 4 anni Salvatore Coco (ACSI) e per 5 anni Vinicio Sparagna (Baseball)

FORO10La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Mohammed El Mounim  visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, nonché  2.1 e 4.2 delle Norme Sportive Antidoping afferma la responsabilità dell'atleta in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni, a decorrere dal 9/07/2013 e con scadenza fissata all’8/07/2015. Dispone inoltre ai sensi dell’art. 10.8 del codice WADA e dell’art. 4.8 delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 9/07/2013. Condanna l’atleta al pagamento delle  spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato all’UPA, alla WADA, alla FIDAL, alla IAAF ed alla Società di appartenenza.

La prima sezione del TNA, nel procedimento disciplinare a carico di Salvatore Coco, visti gli artt.2.1 – 10.6 del Codice WADA , nonché  2.1 – 4.6 delle Norme Sportive Antidoping afferma la responsabilità dell'atleta in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 4 anni, a decorrere dal 19/11/2013 e con scadenza prevista il 18/11/2017. Dispone inoltre ai sensi dell’art. 10.8 del codice WADA  e dell’art. 4.8 delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal  9 maggio 2010. Condanna l’atleta al pagamento delle  spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e alla sanzione economica di Euro 1.000,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato all’UPA, alla WADA, all’ACSI ed alla Società di appartenenza.

La prima sezione del TNA, infine, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Vinicio Sparagna, visti gli artt. 2.1 e 10.7.1 del Codice WADA, nonché  2.1 e 4.7.1 delle NSA  afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 5 anni, a decorrere dal 25/03/2013 e con scadenza al 24/03/2018. Dispone inoltre ai sensi dell’art. 10.8 del codice WADA e dell’art. 4.8 delle NSA, l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 25/03/2013. Infligge la sanzione economica di euro 1.500,00 e condanna l’atleta al pagamento delle  spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato all’UPA, alla WADA, alla IBAF, alla FIBS ed  alla Società di appartenenza.

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