Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Elena Giacomuzzi, visti gli artt. 2.1, 10.7, 10.5.3 del Codice WADA, dichiara l'atleta responsabile dell’addebito ascrittole e le infligge la sanzione della squalifica per 4 anni. Ritenuta la collaborazione fattiva in applicazione dell’art. 10.5.3 del Codice WADA, sospende, con effetto immediato, la sanzione inflitta nella misura di 3 anni. La sanzione residua, un anno, decorre dalla data del prelievo effettuato il 24/06/2012 con scadenza al 23/06/2013. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 1.000,00 (mille). Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessata, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.