La seconda sezione del TNA, in merito all’appello proposto dall’Ufficio di Procura Antidoping avverso la decisione adottata in primo grado dalla Corte d’Appello Federale, in data 22 aprile 2013, nell’ambito del procedimento disciplinare a carico di Matteo Alfonsi, visti gli artt. 2.1 e 10.5.2 del Codice WADA, afferma la responsabilità dell'atleta in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 15 mesi con decorrenza dall’1/3/2013 e scadenza al 31/5/2014. Condanna altresì Matteo Alfonsi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 150,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla FIGH e alla Società di riferimento all’epoca dei fatti.
Nel procedimento disciplinare a carico di Carmelo Aiello, visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, la seconda sezione del TNA afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni con decorrenza dal 29/7/2013. Dedotto ai sensi dell’art. 10.9 il periodo di sospensione, la squalifica avrà scadenza il 29/5/2015. Condanna altresì Carmelo Aiello al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 100,00. Dispone altresì l’invalidazione del risultato agonistico conseguito in data 21/4/2013. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla ACSI e alla Società di riferimento all’epoca dei fatti.
Nel procedimento disciplinare a carico di Maksym Cerrone Obrubanskyy, altresì, visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni con decorrenza dal 29/7/2013. Detratto il periodo di sospensione ai sensi dell’art. 10.9, la squalifica avrà scadenza il 29/5/2015. Condanna altresì Maksym Cerrone Obrubanskyy al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00 e alla sanzione economica pari a euro 200,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla FIDAL e alla Società di riferimento all’epoca dei fatti.
La seconda sezione del TNA infine, nel procedimento disciplinare a carico di Alessio Casini, visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni con decorrenza dal 29/7/2013. Dedotto ai sensi dell’art. 10.9 il periodo di sospensione, la squalifica avrà scadenza il 3/6/2015. Condanna altresì Alessio Casini al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 100,00. Dispone altresì l’invalidazione del risultato agonistico conseguito in data 19/5/2013. Dispone che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla FCI e alla Società di riferimento all’epoca dei fatti.