ANTIDOPING: Il TNA squalifica Martina Mormorunni (ciclismo) per due anni e Luigi Farao (calcio) per 5 anni. Inibiti due non tesserati
Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, ha disposto i seguenti provvedimenti:
nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Martina Mormorunni visti gli artt. 10.1 e 10.2 della Norme Sportive Antidoping e 10.10.1 e 10.10.2 del Codice WADA ha affermato la responsabilità della stessa e le ha inflitto due anni di squalifica, a decorrere dal 4 gennaio 2014 con scadenza 3 gennaio 2016. Ha condannato inoltre l’atleta Martina Mormorunni al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, al CSI, UCI, FCI e alla Società di appartenenza.
Nel procedimento disciplinare a carico di Antonino Borriello visti gli artt. 2.7, 2.8 e 4.3.2 delle Norme Sportive Antidoping e 2.7, 2.8 e 10.3.2 del Codice WADA ha affermato la responsabilità dello stesso e gli ha inflitto 18 anni di inibizione, a decorrere dal 29/04/2014 con scadenza al 28/04/2032. Ha condannato inoltre Antonino Borriello al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.
Nel procedimento disciplinare a carico di Stefano Mosca visti gli artt. 2.7 e 4.3.2 delle NSA e 2.7 e 10.3.2 del Codice WADA afferma la responsabilità dello stesso, gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione per 18 anni, a decorrere dal 29 aprile 2014 con scadenza al 28 aprile 2032 e lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00. Ha disposto infine che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS e alla Procura di Trento.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Luigi Farao visti gli artt. 2.6, 2.7 e 4.3.2 delle NSA e 2.6, 2.7 e 10.3.2 del Codice WADA afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 5 anni, a decorrere dal 29/04/2014 con scadenza al 28/04/2019. Ha condannato inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FIFA, alla FIGC, alla società di appartenenza all’epoca dei fatti.