ANTIDOPING: Il TNA squalifica Daniele Russotti (ACSI) per 2 anni. Venti mesi a Stefano Roncalli (Ciclismo), 20 anni di inibizione a Giovanni Acampora
Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Giovanni Acampora visti gli artt.4.3.2 e 6 della NSA e 10.3.2 del Codice WADA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione dell’inibizione per 20 anni, a decorrere dal 20/12/2013 con scadenza 19/12/2033. Condanna inoltre Giovanni Acampora al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.
La Prima Sezione del TNA, altresì, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Daniele Russotti visti gli artt. 2.2 e 4.2 della NSA e 2.2 e 10.2 del Codice WADA afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 2 anni, a decorrere dal 20/12/2013 con scadenza 19/12/2015. Dispone inoltre ai sensi dell’art. 10.8 cod. WADA e dell’art. 4.8 delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 9/05/2010. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Stefano Roncalli, infine, visti gli artt. 2.2, 10.2 e 10.5.2 del Codice WADA e 2.2, 4.2 e 4.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 20 mesi a decorrere 7 ottobre 2013 e con scadenza al 7 giugno 2015. Dispone inoltre, ai sensi dell’art. 10.8 cod. WADA e dell’art. 4.8 delle Norme Sportive Antidoping, l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 15 settembre 2013. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 325,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla F.C.I. e alla Società di appartenenza. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’ACSI e alla Società di appartenenza.