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TNAS: Provvedimento del Presidente in merito all'arbitrato L.Remedi/FIGC

3-TNASIl TNAS, nell'ambito dell'arbitrato L. Remedi/FIGC, comunica che il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con proprio provvedimento:

rilevato che nell’istanza di arbitrato la parte ricorrente ha chiesto al Presidente del Tribunale, nelle more della costituzione dell’organo arbitrale, la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva (art. 25, comma 4, del Codice);

rilevato che, allo stato, non sono state depositate le motivazioni della decisione impugnata;

considerato che il mancato deposito delle motivazioni della decisione impugnata non consente di poter procedere ad un compiuto esame delle questioni ai fini delle invocate riduzioni;

ha respinto le istanze ex art. 25, comma 4, del Codice.