TNAS:Tre nuove istanze di arbitrato, Dott. Rosati/FIGC; Sig. Lepore /FIGC, Sig. Etse Hottor /FIGC
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto, oggi, le seguenti istanze di arbitrato:
dal dott. Giovanni Rosati, medico sportivo tesserato per la A.S.G. Nocerina Srl, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con cui è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per tre anni e sei mesi per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013, valevole per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, stagione sportiva in corso;
dal Sig. Franco Lepore nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con cui è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per un anno per la violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, dello stesso CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013, valevole per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, stagione sportiva in corso;
dal Sig. Edmunde Etse Hottor nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per un anno per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013, valevole per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, stagione sportiva in corso.