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TNAS: Stefano Bagaglini ricorre contro la FIGC

3-TNASIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto istanza di arbitrato da parte di Stefano Bagalini nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza ha come oggetto la decisione con la quale la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 129/CGF 2013/2014 del 3 dicembre 2013), in parziale accoglimento del ricorso alla decisione di primo grado, riduceva la sanzione inflitta al calciatore dalla Commissione Disciplinare Nazionale da 9 mesi di squalifica a 6 mesi di squalifica. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. San Giustese Srl, era stato deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per avere, in concorso con il calciatore Carlo Gervasoni, in data 1 aprile 2011, organizzato un incontro tra due esponenti del gruppo degli “zingari” con l’allora arbitro effettivo Roberto Bagaglini con la finalità di porre in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento di alcune gare al momento non ancora identificate e per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, essendo venuto a conoscenza della proposta illecita effettuata dagli “zingari” al Roberto Bagaglini, omesso di informare senza indugio la Procura federale. Il ricorrente ha chiesto al Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS l’adozione del provvedimento di riduzione del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva e di riduzione del termine di pronuncia del lodo.