TNAS: Ridotti i termini procedurali per Sant’Antimo /Federazione Italiana Pallacanestro
Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in merito all’istanza presentata dall’Associazione Pallacanestro Sant’Antimo Srl nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, ha assunto oggi il seguente provvedimento:
“VISTO che con istanza di arbitrato, presentata nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro, l’Associazione Pallacanestro Sant’Antimo Srl ha domandato:
- 1.con richiamo all’art. 23, comma 2, del Codice, l’adozione di misure cautelari da parte del Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
- 2.con richiamo all’art. 25, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva.
PRESO ATTO che la società ricorrente ha depositato, in data 8 novembre 2012, “motivi aggiunti”;
PRESO ATTO che la Federazione Italiana Pallacanestro ha provveduto, in data 8 novembre 2012, a depositare la propria memoria difensiva ex art. 12 del Codice, contenente anche l’indicazione del proprio arbitro;
RILEVATA la difficoltà a ravvisare la prescritta sussistenza del fumus in relazione alla controversia proposta, anche in considerazione delle complesse questioni di fatto e di diritto suscettibili di delibazione solo ad opera del Collegio arbitrale investito della controversia;
RILEVATO che l’esclusione dal campionato nella situazione ora descritta - salve e impregiudicate le determinazioni che riterrà di assumere il Collegio arbitrale anche in sede cautelare - impone, in ogni caso, la definizione nei tempi più rapidi della controversia;
HA RESPINTO l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice, dalla Associazione Pallacanestro Sant’Antimo Srl, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.
HA ACCOLTO l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:
- 1.ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;
- 2.ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Pallacanestro per il deposito di replica ai “motivi aggiunti” depositati dalla parte istante, fissando termine fino al 19 novembre 2012 per l’adempimento.