TNAS: Ridotti i termini per l’arbitrato Gheller /FIGC, respinta l’istanza cautelare
Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con provvedimento assunto oggi, in merito all’istanza di arbitrato del Sig. Mavillo Gheller nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio:
VISTA l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport (“Codice”), di riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva;
VISTA l’istanza ex art. 23 del Codice, di adozione di misure cautelari da parte del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
RAVVISATA, con riferimento all’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice, la sussistenza di ragioni d’urgenza alla definizione della controversia;
RITENUTO, con riferimento all’istanza ex art. 23 del Codice, che la domanda proposta sembra rivolta a provocare l’intervento cautelare di urgenza di cui all’art. 23, comma 2, del Codice, di competenza presidenziale;
RITENUTA, con riferimento all’istanza ex art. 23 del Codice, insussistente, anche per l’ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l’adozione del provvedimento cautelare di competenza presidenziale
HA ACCOLTO l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:
- ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;
- ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice;
HA RESPINTO l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice, dal Sig. Mavillo Gheller, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.