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TNAS: Ridotti i termini della procedura per l’arbitrato Arcidiacono /FIGC

3-TNASSull’istanza di arbitrato tra il Sig. Pietro Arcidiacono, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Dott. Alberto de Roberto, ha assunto oggi il seguente provvedimento:

“visto che nell’istanza di arbitrato il Sig. Pietro Arcidiacono ha domandato: 1. con richiamo all’art. 25, comma 4, del Codice TNAS la riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva; 2. con richiamo all’art. 23 del Codice TNAS l’adozione di misure cautelari da parte del Presidente del Tribunale;

ravvisata, con riferimento all’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice TNAS, la sussistenza di ragioni di urgenza alla definizione della controversia;

ritenuta, con riferimento all’istanza ex art. 23 del Codice TNAS, insussistente, anche per l’ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l’adozione del provvedimento cautelare di competenza presidenziale;

ha accolto l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto: a) ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo; b) ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito della propria memoria difensiva, fissando termine fino al 14 gennaio 2013 per l’adempimento;

ha respinto l’istanza cautelare presentata ai sensi dell’art. 23 del Codice TNAS, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.”

 

L’istanza riguarda la decisione della Corte di Giustizia Federale (rif. C.U. n. 109/CGF del 7 dicembre 2012) con cui veniva confermata la delibera n. 54 del 21 novembre 2012 del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva comminata all’istante la squalifica fino al 20 luglio 2013 per la violazione dell’art. 1 CGS “per aver esibito verso la postazione di una emittente televisiva nazionale una maglia recante, a caratteri cubitali, una scritta esaltante l’autore di un gravissimo episodio di violenza nei confronti del quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna per omicidio preterintenzionale di un funzionario della Polizia di Stato…”.