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TNAS: Respinta l’istanza arbitrale della A.C. Siena contro la FIGC

3-TNASIl Collegio arbitrale (Avv. Guido Cecinelli, Presidente; Avv. Marcello de Luca Tamajo e Avv. Aurelio Vessichelli), della controversia tra la società A.C. Siena SpA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio dopo aver tenuto l’udienza di discussione, ha emesso il dispositivo del lodo respingendo l’istanza di arbitrato della società. Il dispositivo prevede la compensazione fra le parti delle spese di lite; mentre ripartisce, nella misura del 50%, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale.

L’istanza riguardava la decisione con cui la Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 301/CGF 2013/2014 del 21 maggio 2014) aveva respinto il ricorso della società contro la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in primo grado, aveva penalizzato la stessa società con n. 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell’art. 85, lett. b), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale. La società ricorrente ha chiesto al Presidente del TNAS l’assunzione di un provvedimento di riduzione del termine di pronuncia del lodo e del termine a disposizione della FIGC per lo svolgimento della propria attività difensiva, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice TNAS.